Al fine di mantenere l’integrità e la sicurezza della catena logistica di merce e posta aerea nell’Unione, la Commissione Europea ha imposto maggiore chiarezza per quanto riguarda la visibilità e la responsabilità dei trasportatori, nonché la supervisione di tali trasportatori e delle operazioni che eseguono da parte delle autorità competenti.
L’approvazione del trasportatore è stata introdotta con REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1255 DELLA COMMISSIONE del 3 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
A decorrere dal 1° gennaio 2027 il trasporto di superficie all’interno dell’Unione Europea delle spedizioni di merce e/o posta aerea “sicura”, ovvero precedentemente sottoposte a controlli di sicurezza, compreso il trasporto aviocamionato di merce aerea, può essere effettuato soltanto da:
a) un agente regolamentato, dotato di mezzi e risorse propri, come descritto e approvato nel suo programma di sicurezza;
b) un mittente conosciuto, per merce e posta da esso stesso originata, dotato di mezzi e risorse propri, come descritto e approvato nel suo programma di sicurezza;
c) un “trasportatore “approvato” che abbia stipulato un contratto di trasporto con l’agente regolamentato o il mittente conosciuto o ancora direttamente con il vettore aereo interessato per conto del quale è effettuato il trasporto.

